IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n 100; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del  citato
decreto-legge convertito n. 59/2012, dove viene stabilito che per  la
prosecuzione degli interventi da parte delle  gestioni  commissariali
ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.  225  trova
applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n.
225/1992; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3275
del 28 marzo 2003, e successive modifiche ed integrazioni; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3303
del 18 luglio 2003, e successive modifiche ed integrazioni; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3487
del 29 dicembre 2005, e successive modifiche ed integrazioni; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3557
del 22 dicembre 2006, e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visti gli articoli 6, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3873 del 28 aprile 2010,  ed
8, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei  ministri
n. 3925 del 23 febbraio 2011, e successive modifiche ed integrazioni,
con i quali l'ing.  Gerardo  Baione  e'  stato  nominato  Commissario
delegato per consentire la definitiva chiusura  delle  situazioni  di
criticita' di cui alle sopra citate ordinanze di protezione civile; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', delle iniziative finalizzate al  definitivo
superamento delle situazioni di criticita' in rassegna; 
  Considerata,  altresi',  l'esigenza  di   garantire   il   corretto
trasferimento alle Amministrazioni ordinariamente competenti dei beni
e delle  attrezzature  acquisiti  per  l'attuazione  delle  finalita'
connesse al superamento  dei  contesti  di  criticita'  in  rassegna,
unitamente alla relativa documentazione; 
  Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza  di  protezione
civile  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2,   ultimo   periodo,   del
decreto-legge n. 59/2012, con  cui  consentire  la  prosecuzione,  in
regime ordinario, delle iniziative finalizzate al  superamento  della
situazione di criticita' in atto; 
  Viste le note del Commissario delegato pro-tempore del 23  gennaio,
2 aprile e 4 maggio 2012; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Dipartimento della protezione  civile  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri provvede  al  completamento  delle  iniziative
correlate  ai  lavori  di  ammodernamento   dell'Istituto   Nazionale
Malattie Infettive «Lazzaro Spallanzani» avviati ai  sensi  dell'art.
6, comma 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio  dei  ministri
n. 3873 del 28 aprile 2010, e successive modifiche ed integrazioni. 
  2. Per la realizzazione delle attivita'  di  cui  al  comma  1,  il
Dipartimento  della  protezione  civile  provvede  con   le   risorse
disponibili sulla contabilita' speciale  n.  3143  di  cui  al  sopra
citato art. 6, comma 4, dell'ordinanza del Presidente  del  Consiglio
dei ministri n. 3873  del  28  aprile  2010,  pari  ad  € 459.160,13,
nonche' con le residue disponibilita' di cui al successivo  comma  3,
le quali sono riversate al Fondo per la protezione civile. 
  3. Per le medesime finalita' di cui al comma  2  le  disponibilita'
finanziarie residue presenti sulla contabilita' speciale n.  3026  di
cui all'art. 4, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del  Consiglio
dei ministri n. 3916/2010 e  successive  modifiche  ed  integrazioni,
pari ad € 2.089.948,98, sono riversate al  Fondo  per  la  protezione
civile. 
  4. Per le finalita' di cui ai commi 2 e 3 le risorse giacenti sulle
contabilita' speciali ivi indicate sono versate  nel  conto  corrente
infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato
ed intestato alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  per  la
successiva riassegnazione al  Fondo  per  la  protezione  civile.  E'
conseguentemente disposta la  chiusura  della  predetta  contabilita'
speciale. 
  5. L'Ing. Gerardo Baione, Commissario delegato pro-tempore ai sensi
dell'art. 6, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 3873  del  28  aprile  2010,  provvede,
entro trenta giorni  dalla  pubblicazione  della  presente  ordinanza
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica  italiana,  a  compiere  le
eventuali residue attivita' solutorie della gestione commissariale  a
trasferire  al  Dipartimento  della  protezione   civile   tutta   la
documentazione amministrativa e contabile  inerente  agli  interventi
realizzati e da completare, ed a versare le risorse di cui al comma 2
nel conto corrente infruttifero  n.  22330  ed  alla  chiusura  della
citata contabilita' speciale n. 3143. 
  6. A conclusione delle iniziative di cui al presente  articolo,  il
Dipartimento della protezione civile provvede al trasferimento  delle
opere  e  di  copia  della  pertinente  documentazione   all'Istituto
Nazionale Malattie Infettive «Lazzaro Spallanzani». 
  7. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5,
comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992.